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L’efficacia probatoria dei messaggi WhatsApp

Con ordinanza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Urbino ha affermato che i messaggi WhatsApp possono assumere la veste di prova all’interno del procedimento civile.

Nel caso in esame, parte attrice, a riprova della propria pretesa, depositava delle conversazioni estrapolate da chat di whatsapp.

Perciò il tribunale veniva chiamato ad esprimersi sull’ammissibilità di tali materiali come prove nell’ambito del procedimento civile.

Il Tribunale di Urbino ha sviluppato un ragionamento articolato, fondato sulla considerazione pratica secondo la quale i sistemi di messaggistica istantanea, ovvero sistemi di telecomunicazione in tempo reale tramite Internet, di cui WhatsApp è l’esempio più emblematico, sono sempre più utilizzati per fini lavorativi e soprattutto per la gestione delle attività commerciali. In virtù di questa osservazione, non sarebbe più possibile trascurare la rilevanza giuridica di tali strumenti.

In realtà, ciò non rappresenta una novità assoluta: l’articolo 2712 c.c. recita infatti: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate…”

Secondo il convincimento del giudice, Il legislatore avrebbe volutamente mantenuto un certo grado di ambiguità in questo articolo, prevedendo futuri adattamenti in linea con i progressi tecnologici.

È altresì doverosa la citazione dell’art. 2719 c.c., secondo cui “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche” per affermare ulteriormente che le conversazioni reperite in applicazioni di messaggeria istantanea possono essere dotate di efficacia probatoria.

Resta tuttavia salva la disciplina di cui agli articoli 2712 e 2719 c.c. sul disconoscimento: tali rappresentazioni saranno considerate prove valide solo se la parte contro cui vengono prodotte non ne disconosce la conformità rispetto alla realtà dei fatti.

In conclusione, in assenza di un disconoscimento valido proveniente dalla parte avversa, il tribunale ha stabilito che i messaggi WhatsApp sono considerati prove valide e pienamente sussumibili, a condizione che siano disponibili i supporti informatici in cui sono presenti le conversazioni così da poterne verificare l’autenticità.

Data di pubblicazione
12.07.2024
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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