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L’efficacia probatoria delle comunicazioni a mezzo PEC

(Corte d’Appello di Milano, Sez. I, 7 aprile 2025)

Con la sentenza pubblicata il 7 aprile 2025, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che, affinché le ricevute PEC possano costituire prova dell’avvenuta comunicazione, è necessario produrle nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in PDF.

Solo attraverso l’apertura del file in formato nativo è infatti possibile verificare la presenza effettiva dell’atto notificato al destinatario.

Nel caso esaminato, la Corte si è soffermata sull’efficacia probatoria delle comunicazioni inviate via PEC e sulla loro idoneità a interrompere il termine di prescrizione. La controversia era sorta in seguito all’azione promossa dall’appellante, mandataria all’incasso del cessionario, per il recupero di crediti derivanti da fatture emesse dal cedente in relazione a forniture di energia elettrica.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo prescritto il diritto di credito in assenza di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione. In appello, la parte ricorrente aveva contestato tale decisione, sostenendo che le comunicazioni PEC prodotte fossero sufficienti a interrompere il termine prescrizionale.

La Corte, tuttavia, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia. Anzitutto, ha ricordato che l’onere della prova dell’interruzione della prescrizione grava su chi la eccepisce, e che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare la ricezione, da parte del destinatario, delle diffide di pagamento. Inoltre, ha riaffermato che, per accertare tale ricezione, è imprescindibile la produzione della comunicazione nel suo formato digitale originario, poiché solo in tal modo è possibile verificarne l’effettiva trasmissione.

Nel caso di specie, l’appellante si era limitata a depositare file PDF delle ricevute PEC, senza allegare i file originali in formato .eml o .msg, impedendo così al giudice di accertare con certezza l’avvenuta notificazione.

Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, sottolineando come la forma digitale originaria delle comunicazioni rappresenti una garanzia essenziale per l’effettività e la verificabilità degli atti giuridici, specialmente in un contesto normativo sempre più digitalizzato.

Data di pubblicazione
6.06.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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