Lo scorso 7 aprile 2026, è entrata in vigore la legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 e recante la “legge annuale sulle piccole e medie imprese” (di seguito, la “Legge PMI”).
Tale provvedimento (oltre all’introduzione di nuovi obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di smart working, già esaminati nel nostro contributo dello scorso 8 aprile) introduce due principali novità di grande rilevanza. Più in particolare:
- regolamenta le recensioni online illecite;
- modifica il Codice dei contratti pubblici;
Quanto al primo aspetto, il legislatore ha previsto, agli artt. 18 a 23 della Legge PMI, regole più stringenti per contrastare il fenomeno delle recensioni false o manipolate, vietando espressamente la compravendita di recensioni e ogni forma di incentivazione economica o commerciale finalizzata a ottenere valutazioni positive con specifico riferimento al settore turistico.
Ai sensi dell’art. 19 Legge PMI, per essere considerata attendibile, una recensione dovrà provenire da chi abbia realmente fruito del bene o del servizio e dovrà essere pertinente rispetto all’esperienza vissuta, mentre viene considerata illecita ogni recensione resa in cambio di sconti, promesse o vantaggi economici offerti.
Di particolare interesse è anche il principio di attualità. Sotto questo profilo, è considerata lecita una recensione pubblicata nei trenta giorni dall’acquisto del bene o fruizione del servizio; inoltre, le recensioni pubblicate da oltre due anni potranno essere considerate non più rappresentative della situazione attuale dell’impresa, con la possibilità per il legale rappresentante o un suo delegato di segnalarle alle piattaforme digitali secondo i meccanismi previsti dal Digital Services Act (Regolamento (UE) 2022/2065).
L’art. 20 Legge PMI introduce poi il divieto più severo del provvedimento, relativo all’acquisto o cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni online, anche tra imprenditori e intermediari e anche a prescindere dalla successiva diffusione del relativo contenuto. L’obiettivo di tale norma è il mondo del c.d. review farming, ossia di fenomeni quali l’offerta di pacchetti di valutazioni a cinque stelle e le reti di account fake create ad hoc.
In caso di violazione dell’art. 20 Legge PMI, sono previste le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 27 del Codice del Consumo, e così da € 5.000,00 a € 10.000.000,00, con l’accompagnamento di ulteriori sanzioni di tipo cautelare e inibitorio, ferma restando la responsabilità penale in casi più gravi.
Il secondo intervento interessa i consorzi stabili, equiparati ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane ai fini della partecipazione alle gare d’appalto. La riforma prevede infatti che anche i consorzi stabili possano qualificarsi facendo leva non solo sui propri requisiti, ma anche sull’intero patrimonio organizzativo e operativo della struttura consortile, comprensivo di mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle imprese consorziate.
