Nel caso esaminato, il lavoratore, dipendente delle Poste, aveva compiuto, in materia di gestione dei flussi di clientela e negoziazione/incasso di assegni, alcune operazioni sospette connotate da gravi irregolarità schematiche e reiterate.
Tali violazioni, peraltro ripetute in un ristretto arco temporale, a parere del Giudice di seconde cure, dimostravano il totale spregio del lavoratore per le procedure aziendali e mettevano in luce “la particolare gravità della condotta inadempiente, sintomatica di un complessivo modus operandi del lavoratore”. Non solo. Le stesse risultavano atte a screditare l’immagine della società agli occhi della propria utenza. Ciò anche per l’impegno di capitale pubblico nella società e il fine, anch’esso pubblico, perseguito dalla stessa (circostanze che impongono particolari standard di efficienza nella fornitura dei servizi e l’assoggettamento della propria attività ai principi di imparzialità e buon andamento ex artt. 3 e 87 Cost., con diretto riflesso sui doveri dei dipendenti in termini di affidabilità).
I Giudici di legittimità, ribadendo il principio per cui il pregiudizio derivante dal comportamento del lavoratore – che può configurare tanto un danno patrimoniale quanto un imminente pericolo per l’interesse dei soggetti coinvolti – può anche essere solo potenziale ed eventuale (cfr. Cass. n. 16464/2015; Cass. n. 30461/2021), ha ritenuta corretta l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello che aveva ritenuto sussistente un grave pregiudizio arrecato alla società per aver “la condotta del dipendente compromesso quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari”.
