La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15/06/2026, n. 20043, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra libertà di stampa e diritto alla riservatezza.
La vicenda alla base sorge da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e della privacy con il quale l’Autorità ha condannato una testata giornalistica online al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato gli articoli 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, 137, c. 3 del Codice della privacy e 6 delle “regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, tramite la pubblicazione di un articolo riguardante un episodio di violenza sessuale di gruppo su una ragazza, all’interno del quale sono stati riportati i messaggi whatsapp scambiati dal gruppo autore del reato.
Il sito giornalistico presentava opposizione al provvedimento del Garante, ma il Tribunale la rigettava, ritenendo che non era stato rispettato il requisito dell’essenzialità dell’informazione nella diffusione di fatti di interesse pubblico.
La testata giornalistica presentava allora ricorso in Cassazione con quattro diversi motivi, giudicati tutti inammissibili dalla Corte.
Con il primo motivo, il ricorrente ha sollevato l’erronea qualificazione dei dati contenuti nell’articolo come identificativi della ragazza vittima di reato e, inoltre, ha affermato che è stata la stessa vittima a esporsi, sia sui social network sia rilasciando interviste. La Corte ha ritenuto totalmente infondata la prospettazione di parte ricorrente, affermando che è sufficiente che la persona sia identificabile dai propri parenti, amici e conoscenti perché vi sia una violazione.
Il secondo motivo riguarda il difetto di motivazione poiché il Tribunale non avrebbe indicato i punti dell’articolo contrari al principio di essenzialità e, allo stesso modo, il Garante si sarebbe limitato ad affermare genericamente che alcuni passaggi erano eccessivamente dettagliati e in violazione, dunque, del principio menzionato. La Corte ha ritenuto il vizio di motivazione insussistente, avendo il Tribunale evidenziato i passaggi oltre al limite di essenzialità.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato che il Tribunale non avrebbe bilanciato l’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione con il principio di essenzialità.
La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo poiché la sentenza impugnata ha invece esaminato la questione, escludendo ogni interesse pubblico ai dettagli pubblicati. Ha affermato che “il contenuto di messaggi che gli indagati quali autori della violenza avevano inviato via whatsapp, nonché il contenuto di comunicazioni intercettate dai Carabinieri, forniva dettagli osceni del tutto inessenziali alla descrizione dell’accaduto”. Sul punto, la Corte ha riaffermato il seguente principio di diritto: “in tema di riservatezza, i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e se del tutto privi di interesse pubblico”.
Con il quarto motivo, infine, ha sollevato l’incompatibilità della normativa applicata, prima dal Garante e poi dal Tribunale, con l’art. 10 CEDU. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché basato su una valutazione arbitraria di parte ricorrente.
