La Corte d’Appello di Bologna, Sez. lavoro, con sentenza del 13 ottobre 2025 n. 500, si è pronunciata su una vicenda che pone a confronto la tematica dei molteplici licenziamenti disciplinari contestualmente conosciuti dal lavoratore e la differente fattispecie dei c.d. licenziamenti a catena, caratterizzati dall’intimazione del datore allo stesso dipendente di più licenziamenti in momenti diversi, ciascuno fondato su fatti differenti e autonomi, oltre che successivi.
La decisione si allinea a un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del lavoro: nel caso di più licenziamenti disciplinari, di cui il lavoratore venga contestualmente a conoscenza, la mancata impugnazione giudiziale anche di uno solo di questi ne determina la definitiva efficacia, escludendo conseguentemente l’interesse ad agire del lavoratore contro l’altro provvedimento.
Nel caso in specie, il lavoratore, un ex direttore di filiale di una società di logistica, era stato licenziato in data 28 giugno 2023 con due distinti provvedimenti disciplinari: uno per presunte assenze ingiustificate e l’altro per utilizzo anomalo della carta carburante aziendale.
Le lettere di licenziamento, inviate tramite servizio postale lo stesso giorno a distanza di pochi minuti, furono consegnate al lavoratore soltanto il 4 luglio 2023, quando questi si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Forlì.
Il lavoratore impugnava in via stragiudiziale entrambi i licenziamenti, ma procedeva con la proposizione della domanda giudiziale – dinnanzi al Tribunale di Forlì – solo per il primo dei due (relativo alle assenze ingiustificate).
La scelta di parte ricorrente trovava fondamento nel ritenere giuridicamente inesistente il secondo licenziamento, in quanto questo non sarebbe stato basato su fatti emersi successivamente, ma su eventi già noti al datore di lavoro al momento della comminazione del primo. Detta circostanza genererebbe quale sua diretta conseguenza la mancanza dei presupposti per la legittima emissione di un nuovo provvedimento disciplinare.
Dopo la soccombenza in primo grado (Tribunale di Forlì, Sentenza n. 108/2025), il lavoratore ricorreva dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la quale ha tuttavia condiviso il ragionamento giuridico del giudice di prime cure, evidenziando, in primis, la contestualità dei due licenziamenti, provata dal fatto che entrambi i recessi datoriali sono venuti a conoscenza del lavoratore il medesimo giorno.
In secondo luogo, la Corte rileva che l’anzidetta contestualità non permette l’applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in tema di cosiddetti “licenziamenti a catena”, in quanto riferiti a provvedimenti successivi e non contemporanei.
Infine, i Giudici precisano che l’onere della prova sulla dimostrazione dell’asserita distanza temporale tra i due licenziamenti ricade sul lavoratore e, in questo caso, esso non è stato debitamente assolto.
Ciò premesso, la Corte afferma che la mancata impugnazione giudiziale del secondo licenziamento disciplinare – per uso anomalo della carta carburante – ne ha cristallizzato l’efficacia e la definitività. Da ciò ne discende logicamente il difetto di interesse ad agire in capo al lavoratore, in quanto, quand’anche fosse stata riconosciuta l’illegittimità del primo licenziamento a seguito dell’iter processuale, il secondo – rimasto valido ed efficace – avrebbe comunque prodotto quale proprio effetto la cessazione del rapporto di lavoro.
