La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15987/2025 ha stabilito che nel caso in cui la lettera di licenziamento sia pervenuta all’indirizzo del lavoratore, qualora e se sussistano fattori esterni ed oggettivi, il lavoratore può dimostrare di non averne avuto conoscenza.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione del licenziamento intimato ad un lavoratore. Quest’ultimo impugnava il licenziamento davanti al Tribunale di Bologna, il quale dichiarava inammissibile il ricorso per decadenza del termine per l’impugnazione, decisione successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Il lavoratore impugnava la sentenza davanti alla Corte di cassazione.
In particolare, il lavoratore sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato il disposto sancito dall’art. 1335 c.c. per il quale “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, in quanto l’atto di licenziamento era pervenuto al suo indirizzo ed era stato ritirato dalla madre convivente che, però, non ne aveva dato notizia al lavoratore. Solo per tale ragione il lavoratore aveva tardivamente impugnato l’atto.
Ciò posto, secondo il lavoratore, era onere del datore di lavoro fornir la prova della conoscenza della lettera di licenziamento da parte del lavoratore.
La Corte di cassazione ha rilevato che tale motivo di impugnazione fosse infondato, in quanto la presunzione di conoscibilità può essere superata solamente qualora il destinatario dimostri che, per soli fatti oggettivi e incolpevoli, nonostante l’atto sia giunto a destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario stesso.
La norma, infatti, fa riferimento all’impossibilità di averne notizia e la presunzione di conoscibilità opera nel momento in cui l’atto recettizio perviene all’indirizzo del destinatario.
La Corte ha così inteso dare continuità al principio secondo cui la prova contraria alla presunzione deve muoversi sul piano oggettivo e su circostanze che non riguardino le condizioni soggettive del ricevente, bensì in riferimento a fattori esterni e oggettivi tali per cui sia possibile escludere con certezza la conoscibilità dell’atto.
Nel caso appena analizzato, dal momento in cui il lavoratore non è riuscito a fornire detta prova, i giudici hanno rigettato il ricorso e confermato la decadenza dalla possibilità di impugnare il licenziamento.
