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Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 3263 del 13 febbraio 2026, si è pronunciata in tema di licenziamento disciplinare, sancendo la legittimità del licenziamento comminato alla lavoratrice che, pur avendo ricevuto una formazione adeguata e avendo esercitato per lungo tempo mansioni qualificanti, ometta di osservare le ordinarie misure di prudenza e diligenza nelle operazioni contabili, causando un danno rilevante all’azienda attraverso un bonifico non controllato, frutto di phishing informatico

Nel caso in esame, la lavoratrice, impiegata amministrativa addetta alla contabilità, aveva eseguito un bonifico su richiesta di una mail apparentemente proveniente dal presidente della Società, senza verificare la genuinità della comunicazione. L’operazione provocava un danno economico significativo all’azienda, che, dopo aver correttamente avviato e svolto il procedimento disciplinare, comminava alla propria dipendente il licenziamento per giusta causa.

La lavoratrice impugnava il licenziamento dinnanzi al Tribunale di Tivoli, deducendone l’illegittimità sia per l’insussistenza del fatto contestato, in quanto ella sosteneva di aver eseguito le opportune verifiche prima di effettuare il bonifico, sia per la riconducibilità della condotta contestata alle fattispecie previste dal CCNL punibili con la sola multa, chiedendo conseguentemente la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Tribunale rigettava le domande avanzate e la decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma, in quanto la negligenza della lavoratrice era ritenuta dai giudici sufficientemente grave da giustificare la sanzione espulsiva.

La lavoratrice adiva dunque la Corte di Cassazione, che tuttavia respingeva il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento e delle decisioni adottate dai Tribunali di merito.

Nel proprio percorso argomentativo, la Corte ha evidenziato che essere vittima di phishing non esonera automaticamente da responsabilità per negligenza grave. Infatti, per valutare la colpevolezza del lavoratore occorre verificare in concreto se l’errore poteva essere evitato con un livello di diligenza adeguato, considerando la formazione ricevuta e l’esperienza maturata.

La responsabilità personale del lavoratore, prosegue la Corte, resta centrale nelle operazioni delicate come quelle contabili e finanziarie, svolte dalla ricorrente, che richiedono un grado di diligenza più elevato. In questo contesto, i giudici distinguono gli errori minori o involontari dai comportamenti gravemente negligenti, come quello in oggetto, caratterizzati da conseguenze rischiose e dannose per l’azienda.

La Corte precisa infine che la giusta causa di licenziamento può configurarsi anche in assenza di dolo, quando l’inosservanza delle regole di prudenza e diligenza comporta un danno significativo.

Data di pubblicazione
25.03.2026

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