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Licenziamento orale e onere della prova

Con la sentenza n. 2385 del 5 giugno 2025, il Tribunale di Catania ha affermato che, in caso di allegazione del mancato rispetto della forma scritta del licenziamento ex art. 2 L. 604/1960, grava sul lavoratore l’onere probatorio del fatto costitutivo della propria pretesa e, pertanto, la dimostrazione che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile al datore di lavoro e alla sua volontà di volerlo estromettere definitivamente dal posto di lavoro. Ciò anche se tale volontà datoriale si concretizza in comportamenti concludenti.

Nel caso esaminato dal Tribunale siciliano, un lavoratore ha ritenuto di essere stato licenziato oralmente (e, pertanto, ha impugnato tale asserito provvedimento societario) per essere stato allontanato dal posto di lavoro a seguito di un diverbio con il datore di lavoro.

Il datore di lavoro – smentendo peraltro la ricostruzione fattuale del ricorrente alla base dell’allontanamento (secondo la società era stato il lavoratore ad andarsene volontariamente dalla sede dopo che, nell’ambito di una riunione, gli erano stati evidenziati alcuni suoi comportamenti non adeguati) – ha diversamente sostenuto di non aver mai pensato al licenziamento del dipendente. A sostegno della propria tesi il datore ha addotto il fatto che il rapporto di lavoro non si era mai risolto (e doveva ritenersi ancora in corso) e che, infatti, alcuna comunicazione di cessazione era stata inoltrata agli Enti competenti.

Il giudice di merito, ribadendo il quadro di ripartizione degli oneri probatori sul tema, ha chiarito che al fine di provare il comportamento del datore di lavoro, non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa, essendo quest’ultima, per sua stessa natura, un fatto neutro, “di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”. Conseguentemente, il dipendente “deve più nello specifico provare la propria estromissione, ossia l’atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo e l’allontanamento dall’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto” (ex multis Cass. n. 3822/2019; Cass. n. 13195/2019; Cass. n. 149/2021; Cass. n. 9108/2021).

E ancora. Il Tribunale ha specificato che tale adempimento “non può essere influenzato dal tenore delle difese di parte resistente, pena un’indebita inversione delle regole probatorie che non trova riscontro normativo; ne consegue che il lavoratore non può limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell’intervenuto licenziamento, né può obbligare il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l’estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, ma egli deve, piuttosto, provare che l’intervenuta risoluzione del rapporto è dipesa dalla unilaterale iniziativa datoriale”.

L’inversione dell’onere probatorio sarebbe stata possibile unicamente qualora fosse stato il datore di lavoro a sostenere che il rapporto di lavoro risultava cessato, per una causa diversa, ad esempio per dimissioni (in tal caso, sarebbe spettato a quest’ultimo dimostrare una simile volontà del lavoratore).

Sulla base di tali principi e di un’istruttoria non favorevole al dipendente, il Tribunale, non ritenendo raggiunta la prova dell’estromissione del ricorrente da parte della società resistente (e della configurabilità di un licenziamento orale), ha quindi rigettato la domanda di impugnazione del licenziamento.

Data di pubblicazione
2.07.2025

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