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Licenziamento per colpa grave durante la gravidanza: quando il divieto non si applica

La gravidanza non tutela chi agisce con colpa grave.

Licenziamento, gravidanza e colpa grave: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19367 pubblicata il 14 luglio 2025, non ha ritenuto operante il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza ex art. 54, D. Lgs n. 151/2001, per avere la stessa agito con colpa grave – con conseguenze anche penali.

La condotta è stata quindi ritenuta integrante giusta causa di recesso (nello specifico, per giustificare le sue assenze dal servizio, la dipendente aveva contraffatto alcuni fax inviati al proprio datore di lavoro, attestanti un falso stato di malattia prima, di gravidanza poi).

Secondo la Suprema Corte il divieto di licenziamento connesso con lo stato oggettivo di gravidanza (nel caso in esame, nonostante un primo certificato artefatto, la dipendente, al momento del licenziamento, era effettivamente in gravidanza) non può prescindere dalla valutazione della colpa grave della lavoratrice. Ai sensi del comma 3, lett. a), della normativa menzionata, la sussistenza di tale ultima condizione esclude infatti l’applicabilità del divieto stesso.

I Giudici di legittimità hanno quindi ribadito che, in tema di licenziamento della lavoratrice madre, “la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi ad un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell’esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia (Cass. 2004/2017)”.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha considerato immune da censure l’iter argomentativo del Giudice di seconde cure che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare della dipendente, attribuendo, ai fini della propria decisione, valore dirimente e determinante all’atto di falsificazione dei documenti da parte della lavoratrice.

Tale profilo della condotta – di natura specificamente dolosa – integrava infatti quel quid pluris idoneo a connotare di gravità la mera assenza dal lavoro (pertanto, escludendone la riconducibilità alle ipotesi sanzionate dalla contrattazione collettiva con provvedimenti conservativi) e a rendere inapplicabili le tutele previste dalla normativa sulla protezione della maternità.

Data di pubblicazione
30.07.2025

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