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Licenziamento tramite Whatsapp: è lecito purché…

Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025 offre l’occasione di chiarire alcuni aspetti fondamentali dell’esercizio del potere disciplinare datoriale: rappresentanza del datore di lavoro, forma scritta del recesso e garanzie procedurali poste a tutela del dipendente.

Preliminarmente, il Tribunale ha dovuto accertare la riconducibilità del licenziamento al datore di lavoro.

Nella fattispecie esaminata, un soggetto non abitualmente preposto alla gestione del personale aveva inviato un messaggio WhatsApp a un dipendente per comunicargli che l’azienda intendeva cessare il rapporto lavorativo a causa di disservizi attribuibili allo stesso (assenze ingiustificate, ritardi nelle consegne…).

Il Tribunale, preso atto di quanto emerso dalla fase istruttoria — ossia del fatto che il datore di lavoro aveva previamente manifestato a tale soggetto l’intenzione di licenziare il dipendente — ha ritenuto legittimo l’operato del rappresentante, che si era limitato a farsi portatore della volontà datoriale. Al contempo, il Giudice di prime cure ha specificato che la medesima volontà era stata altresì espressa in giudizio dal legale rappresentante della società, determinando così, in ogni caso, la ratifica del licenziamento ex art. 1399 c.c. e sanando eventuali vizi di rappresentanza (cfr. Cass. n. 9493/2003; Cass. n. 17999/2019; Cass. n. 22618/2024).

Una volta chiarito ciò, la sentenza ha trattato il tema della forma della comunicazione di licenziamento, ritenendo che il messaggio tramite WhatsApp fosse idoneo a integrare la forma scritta ad substantiam richiesta dall’art. 2 della legge n. 604/1966, il quale, del resto, non impone alcuna formalità sacramentale al datore di lavoro. Secondo il Giudice, il requisito di legge deve intendersi soddisfatto «in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità».

In tal senso, il messaggio inviato al dipendente assolveva a tale onere trattandosi di un documento informatico che, peraltro, il lavoratore stesso dichiarava di aver ricevuto e di aver imputato al datore di lavoro, provvedendo quindi alla successiva impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo (nel medesimo senso cfr. Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, sentenza del 27/06/2017).

Nonostante l’assenza di vizi riguardanti la rappresentanza del datore di lavoro e la forma del recesso, il Tribunale ha tuttavia ritenuto nullo il licenziamento irrogato al dipendente in ragione del fatto che, nel caso in argomento, era stata omessa una preventiva contestazione dell’addebito disciplinare che, peraltro, risultava formulata in modo del tutto generico e lacunoso: la mancanza di contestazione aveva infatti impedito al lavoratore di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa e costituiva un vizio sostanziale del procedimento, in aperta violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Data di pubblicazione
3.12.2025

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