Con sentenza n. 1462/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha accolto il ricorso presentato da una banca, assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati, con cui è stato chiesto l’accertamento della validità della cessione del credito trimestrale per eccedenza di imposta sul valore aggiunto e, per l’effetto, la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore della banca cessionaria di tale credito.
Nella vicenda in esame, Agenzia delle Entrate, convenuta avanti alla Corte di Giustizia, contestava la pretesa della banca ritenendo invalida la suddetta cessione del credito in virtù di una prassi ministeriale, consolidatasi a partire dalla circolare n. 223 del 28 ottobre 1988 del Ministero delle Finanze, secondo la quale potevano costituire oggetto di cessione solamente i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale IVA, con esclusione, dunque, di quelli chiesti a rimborso per periodi inferiori all’anno.
Tale prassi si fonda sul disposto dell’art. 5, comma 4 del D.L. n. 70/1998, relativo alle ipotesi di ripetizione delle somme rimborsate al cessionario nell’ipotesi di cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
Poiché in tale fonte legislativa non è espressamente menzionato il credito richiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, l’amministrazione finanziaria ne ha fatto discendere il divieto di cessione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, tuttavia, ha ritenuto che tale interpretazione non abbia alcun valore normativo e non trovi riscontro in altre disposizioni aventi valore di legge, ponendosi in contrasto con il principio sancito dall’art. 1260 c.c., secondo il quale, invece, qualsiasi credito può formare oggetto di cessione, purché ciò non sia espressamente vietato dalla legge.
Inoltre, la disposizione contenuta nella circolare non sancisce alcun espresso divieto di cessione dei crediti IVA che non risultino dalla dichiarazione annuale e il conseguente orientamento ministeriale affermatosi è frutto di un procedimento logico-deduttivo errato, contrastante con la ratio della norma stessa.
Per tali motivi, la Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento ha accolto la domanda della parte attrice, riconoscendo la validità della cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c.
