La Legge n. 124/2017 ha avuto un impatto significativo in merito alla disciplina del leasing in Italia, superando la precedente ambiguità sulla sua natura. La legge, infatti, ha definito il leasing come un contratto di natura prettamente finanziaria, escludendo l’applicazione dell’art. 1526 c.c. (relativo alla vendita con riserva di proprietà) alla locazione finanziaria.
Sul punto, con la recentissima sentenza n. 1999 del 1° aprile 2025, la Corte di Appello di Roma ha stabilito che la Legge n. 124/2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti prima della sua entrata in vigore, a condizione che gli effetti non si siano esauriti e siano ancora pendenti. Sebbene la legge non abbia efficacia retroattiva, la Corte ha adottato un’interpretazione storico-evolutiva, evitando una disparità di trattamento tra i contratti risolti prima e dopo il 2017, in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 1526 c.c., sottolineando che la risoluzione del leasing traslativo comporta la restituzione del bene, ma ciò non implica più l’applicazione delle disposizioni sulla vendita con riserva di proprietà, in quanto la Legge n. 124/2017 ha tipizzato definitivamente il leasing. Il principio della discontinuità tra la normativa preesistente e la nuova legge è stato ribadito, con la Corte che ha confermato l’applicabilità della legge vigente per situazioni non ancora risolte definitivamente.
Infine, la Corte di Appello ha sottolineato che, qualora si applicassero norme differenti a seconda che un contratto di leasing fosse stato risolto prima o dopo il 2017, si verificherebbe una disparità ingiustificata e irragionevole, in contrasto con i principi costituzionali.
In conclusione, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 1999 del 01 aprile 2025, ha statuito che “La Legge n. 124/2017, supera ogni dualismo nel leasing, tipicizzando l’istituto e sancendo la natura prettamente finanziaria del leasing; con la conseguenza che delegittima l’applicazione, alla locazione finanziaria, dell’art. 1526 cc, relativo alla vendita con riserva di proprietà. Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata di detta legge, può affermarsi che essa si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice.”
