M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

L’importanza della tempestività nella contestazione disciplinare

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 24609 del 13 settembre 2024).

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24609 del 13 settembre 2024, ha ribadito l’importanza della tempestività nella contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro al fine di garantire il diritto di difesa del lavoratore.

Il caso di specie riguarda la condotta posta in essere il 9 dicembre 2018 da un lavoratore, addetto alla guida del bus aziendale, il quale non si era preoccupato di avvertire gli addetti del servizio di zona circa il ritardo accumulato per un blocco durante una corsa, creando così criticità organizzative e rallentamenti nel servizio.

Tale condotta gli veniva contestata dal datore di lavoro solo il 19 febbraio 2019.

Il lavoratore impugnava il licenziamento irrogatogli, contestando la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare.

La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa in primo grado dal tribunale di Viterbo, ritenendo tardiva la contestazione disciplinare.

La Corte di Cassazione, adita dal datore di lavoro, ha precisato di aver già ribadito in passato che il principio di immediatezza nella contestazione disciplinare riflette l’osservanza del principio di buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro.

Non è consentito al datore di lavoro di ritardare la contestazione in modo da rendere difficile la difesa del dipendente e, al contempo, perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto di lavoro.

Il criterio di immediatezza dev’essere inteso in modo elastico, tenendo conto della natura dell’illecito disciplinare e del tempo utilizzato per le indagini, che è tanto maggiore quanto più complessa è l’organizzazione aziendale. Il Giudice deve dunque analizzare il caso concreto al fine di verificare la tempestività o meno dell’avvio del procedimento disciplinare.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il tempo intercorso tra il fatto addebitato e la contestazione fosse tale da far escludere la tempestività della stessa.

La semplicità del fatto addebitato al lavoratore e del suo accertamento richiedevano un’immediata reazione del datore di lavoro.

Il fatto che, invece, prima di procedere con l’invio della contestazione disciplinare il datore di lavoro avesse atteso più di due mesi, configura un intollerabile ritardo che non era neppure giustificabile da una complessità organizzativa del datore di lavoro.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro e ha confermato l’illegittimità del licenziamento.

Data di pubblicazione
18.09.2024

Share