Con la sentenza n. 57 del 23 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna ha negato il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c. rivendicata da un agente successivamente alla cessazione del rapporto, atteso che la causa dell’interruzione del rapporto non era stata la malattia, ma il conseguimento da parte dell’agente della pensione di vecchiaia.
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Trib.-Bologna-n.-57-2018
