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L’onere probatorio delle società cessionarie dei crediti secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato

Con l’ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di cessione di crediti in blocco e cartolarizzazioni, ribadendo principi consolidati in materia di onere probatorio e legittimazione attiva del cessionario.

La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto da una società e dal relativo fideiussore avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1170/2021, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Modena di condannarli al pagamento di euro 7.202,30 oltre interessi legali in favore di una banca, revocando il decreto ingiuntivo emesso. Nel giudizio di legittimità si è costituita la società cessionaria del credito, mentre la banca cedente non ha svolto difese.

I ricorrenti chiedevano la riforma integrale della sentenza, denunciando ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., tra le altre cose, la violazione dell’art. 117 TUB per la mancata applicazione del tasso sostitutivo in presenza di interessi superiori a quelli contrattualmente pattuiti nell’ambito di un’apertura di credito ipotecaria.

In particolare, i ricorrenti sostengono il difetto di legittimazione attiva e passiva della controricorrente, affermando che quest’ultima fonderebbe la propria legittimazione “su una presunta operazione di cessione di crediti di blocco […] di cui avrebbe dato notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 6.6.2020 (controricorso)”, sostenendo che tale allegazione era inidonea a fondare la prova della titolarità del credito.

La parte più significativa dell’ordinanza riguarda, infatti, la prova della cessione del credito e, conseguentemente, la dimostrazione della legittimazione attiva del cessionario. La Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale costante, chiarisce che, nei rapporti tra cessionario e debitore ceduto, il contratto di cessione non costituisce fonte di obbligazioni contrattuali, ma integra un “fatto storico influente sull’esito del processo”, discendendo da ciò l’inapplicabilità dei limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c.

La Suprema Corte afferma quindi che la prova dell’avvenuta cessione può essere fornita con ogni mezzo, senza che sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione. Tale prova può essere desunta anche da presunzioni e da elementi ricavati dal comportamento delle parti, trovando piena applicazione il principio di non contestazione.

Proprio quest’ultimo assume rilievo centrale: qualora il debitore ceduto non contesti in modo specifico e tempestivo la legittimazione del cessionario o l’inclusione del proprio credito nell’operazione di cessione (ad esempio nell’ambito di una cartolarizzazione), tale inerzia può valere come implicito riconoscimento della titolarità del credito in capo all’attore.

L’ordinanza si sofferma infine sull’art. 58 TUB e sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione. La Corte precisa che la norma non impone l’indicazione analitica dei singoli crediti ceduti, ma non esclude che l’avviso possa contenere criteri generali idonei a consentirne l’identificazione.

Rigettato il ricorso, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.200, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

La decisione si inserisce dunque in un filone ormai stabile, volto a semplificare l’onere probatorio del cessionario e a valorizzare il principio di non contestazione quale strumento di effettiva razionalizzazione del processo civile.

Data di pubblicazione
30.01.2026

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