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L’uso distorto di dati personali altrui può integrare giusta causa di recesso.

Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sent n. 302 del 17 aprile 2025

Con la recente sentenza n. 302/2025, la Corte d’Appello di Milano, confermando il provvedimento del Giudice di prime cure, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che, sfruttando la sua funzione aziendale (il lavoratore, tra il resto, si occupava di gestione della posta interna, smistamento e selezione della corrispondenza e archiviazione dei documenti), si era appropriato del numero di cellulare privato di una candidata, indicato nel Curriculum Vitae, per poi contattarla a mezzo whatsapp per soddisfare fini del tutto personali.

Per giungere a tale conclusione, il Collegio, dopo aver ribadito che per valutare la sussistenza della giusta causa di recesso e la proporzionalità della sanzione “occorre accertare se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente” (cfr. Cass. 12798/2019), ha dato rilevanza ai seguenti elementi fattuali:

  • la durata ultraventennale del rapporto di lavoro e il grado di fiducia attribuito al dipendente nominato come persona autorizzata al trattamento di dati personali;
  • le mansioni del dipendente comportavano inequivocabilmente l’accesso a informazioni personali, la cui conoscenza dovesse essere limitata al corretto espletamento delle mansioni;
  • l’utilizzo di dati personali altrui per finalità diverse da quelle aziendali, violava apertamente il GDPR nonché il regolamento interno aziendale in materia di applicazione della normativa privacy (a nulla rilevava che il numero di telefono non fosse stato divulgato a terzi);
  • al dipendente era stata fornita specifica formazione in materia privacy tramite la partecipazione a periodici corsi di aggiornamento;

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha ritenuto che il contegno del dipendente avesse assunto una connotazione particolarmente negativa che non poteva che tradursi in una lesione irreparabile del vincolo fiduciario “nella misura in cui esso incide intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione e fedeltà cui è tenuto il dipendente nei confronti della datrice” e che, pertanto, fosse idoneo a costituire giusta causa di recesso.

Data di pubblicazione
14.05.2025

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