La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31120 del 28/11/2025, si è pronunciata in tema della sostituzione del lavoratore assente, precisando che il relativo diritto all’inquadramento superiore per il lavoratore incaricato della sostituzione del collega assente può essere escluso solo se la sostituzione risulti reale, temporanea e non abusiva, a seguito di una valutazione di tutte le circostanze di fatto, tra cui la durata della sostituzione.
Nel dettaglio, la lavoratrice, impiegata inquadrata al VI livello dell’area tecnico-amministrativa del CCNL Federambiente, presentava ricorso al Tribunale di Enna, sostenendo di aver sostituito il proprio capo ufficio assente per aspettativa per oltre quattro anni, senza aver ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del datore e, pertanto, chiedeva il riconoscimento della definitiva acquisizione del superiore livello di inquadramento, oltre al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate.
Il Tribunale adito riconosceva la legittimità della temporanea adibizione della lavoratrice alle mansioni superiori e, conseguentemente, condannava la società al pagamento delle differenze retributive e contributive dovute solo in relazione alla durata del periodo di sostituzione.
La Corte d’Appello di Caltanissetta respingeva l’appello proposto dalla lavoratrice, la quale ricorreva in Corte di Cassazione.
La Suprema Corte rilevava preliminarmente che la non definitività dell’assegnazione a mansioni superiori, con il relativo inquadramento, costituisce un’eccezione alla regola generale stabilita dall’art. 2103 e dalle disposizioni del CCNL, in base alle quali dall’assegnazione di mansioni riconducibili all’inquadramento superiore per un periodo prolungato di tempo discende automaticamente la definitiva acquisizione del superiore inquadramento.
Ciò premesso, prosegue la Corte, la legittimità della temporanea adibizione a mansioni superiori deve essere accertata sia dal punto di vista dell’effettivo svolgimento delle mansioni riconducibili al livello superiore richiesto, che in relazione all’assenza di qualunque abuso dell’istituto da parte del datore, accertando la sostanziale esistenza dei presupposti per la sostituzione, congiuntamente alla valutazione concreta delle circostanze di fatto.
Ai fini del vaglio di legittimità della sostituzione, non assume invece rilevanza che questa sia stata comunicata alla lavoratrice prima o in concomitanza dell’attribuzione delle mansioni superiori, salvo previsioni in tal senso da parte della contrattazione collettiva, del tutto legittime.
Pertanto, posto l’anzidetto principio di diritto, la Corte accertava l’errore commesso dalla Corte di Appello, consistente nell’omettere tali valutazioni e, pertanto, procedeva alla cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, per consentire al Giudice di merito di effettuare un apprezzamento della controversia sulla base dei parametri elencati.
