In particolare, nel caso in esame, una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa per aver affermato, riferendosi al proprio responsabile: “ce l’ho in pugno, ho fotografato dei capi da uomo e dico che lei li vende”; “queste fotografie sono la mia assicurazione”; “ho vinto, ho vinto”.
La lavoratrice impugnava il licenziamento lamentando l’illegittimità dello stesso. Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, confermavano il licenziamento affermando che la condotta della lavoratrice integrasse gli estremi della insubordinazione e della minaccia grave.
La lavoratrice ricorreva in Cassazione deducendo che le frasi proferite non integravano la minaccia grave né potevano qualificarsi quale subordinazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ricordando che “l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito” e che tale valutazione sia “sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli «standards», conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il ragionamento del giudice di seconde cure. Questo infatti non si era limitato alla sussunzione della condotta addebitata alla dipendente nelle fattispecie astratte della minaccia grave e insubordinazione, ma – con un giudizio di fatto considerato esente da vizi motivazionali – aveva rilevato la sussistenza degli elementi qualificanti il parametro della giusta causa “secondo gli standards conformi ai valori dell’ordinamento per grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell’etica e del comune vivere civile”.
