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Molestie sul lavoro e obblighi datoriali ex art. 2087 c.c.: la Cassazione delimita la responsabilità del datore

Con l’ordinanza n. 11945 del 30 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema delle molestie sul luogo di lavoro e dei limiti della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., affermando un principio di particolare rilievo pratico: il datore di lavoro non risponde automaticamente delle condotte moleste poste in essere da un dipendente qualora dimostri di essersi attivato tempestivamente e concretamente per tutelare la vittima.

La vicenda riguarda una dipendente che aveva denunciato molestie e pressioni da parte di un collega sindacalista, chiedendo contestualmente il trasferimento presso altra sede.

Tale provvedimento era stato successivamente impugnato dalla lavoratrice, la quale ne aveva contestato la presunta natura ritorsiva, deducendo che il trasferimento presso una sede distante oltre 300 km da quella di originaria adibizione fosse in realtà conseguenza della denuncia.

In primo grado, il Tribunale di Bari aveva ritenuto illegittimo il trasferimento e accertato la responsabilità datoriale, condannando la società al risarcimento del danno biologico e morale.

La Corte d’Appello aveva invece integralmente riformato la decisione, escludendo la violazione dell’art. 2087 c.c. e ritenendo che il trasferimento fosse stato disposto nell’ottica di tutela dell’integrità psicofisica della lavoratrice; decisione oggi confermata dalla Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, la società aveva correttamente assolto ai propri obblighi di protezione: ricevuta la denuncia, si era immediatamente attivata disponendo il trasferimento della lavoratrice in una sede idonea a prevenire ulteriori contatti con il presunto molestatore, avviando contestualmente verifiche interne e promuovendo un procedimento disciplinare nei confronti del collega segnalato.

Elemento rilevante è, inoltre, che fosse stata la stessa lavoratrice a richiedere il trasferimento.

La Cassazione esclude, quindi, che il provvedimento datoriale possa essere qualificato come ritorsivo o discriminatorio ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 198/2006, precisando altresì che non può pretendersi il trasferimento immediato del presunto autore delle molestie in assenza di adeguati approfondimenti istruttori.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ma impone l’adozione di misure concretamente esigibili e ragionevolmente idonee a prevenire o interrompere situazioni lesive della dignità e della salute del lavoratore.

Ne deriva una decisione di particolare interesse per le imprese, chiamate sempre più spesso a gestire segnalazioni di molestie o condotte discriminatorie, bilanciando esigenze di tutela, tempestività di intervento e correttezza delle procedure adottate.

Data di pubblicazione
13.05.2026

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