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Mutuo con deposito cauzionale infruttifero: Le Sezioni Unite della Cassazione confermano la validità del titolo esecutivo.

La Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, ha statuito che: Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”

Il 10 ottobre 2024, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa riguardante una questione sui mutui condizionati, assegnandola alle Sezioni Unite. La controversia derivava da un procedimento di reclamo contro il rigetto della richiesta di sospensione di un titolo esecutivo basato su un mutuo fondiario. La parte mutuataria sosteneva che il mutuo fosse privo dei requisiti legali per costituire un valido titolo esecutivo, in quanto la somma era stata restituita immediatamente alla banca e costituita in deposito infruttifero, con condizioni per il suo svincolo non verificate.

Il Tribunale aveva osservato che la giurisprudenza di legittimità non fosse univoca, con orientamenti contrastanti: alcuni ritenevano che l’obbligazione di restituzione scattasse solo quando la somma fosse svincolata, mentre altri ammettevano la possibilità di obbligazioni di restituzione anche prima di tale svincolo.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se il contratto di mutuo in tale contesto potesse essere considerato titolo esecutivo. Con la sentenza del 6 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno escluso che il caso in esame rientrasse nella categoria di mutuo condizionato, stabilendo che, una volta messa a disposizione la somma, il mutuo si fosse perfezionato e costituiva di per sé un titolo esecutivo. La Cassazione ha precisato che il contratto di mutuo è valido come titolo esecutivo se il mutuatario ha assunto un’obbligazione di restituzione della somma, anche con operazione contabile, e che non è necessario un atto successivo che certifichi lo svincolo della somma.

Data di pubblicazione
14.03.2025

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