La vicenda trae origine da un giudizio di esecuzione presso terzi instaurato da una società creditrice, assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati, che vantava crediti per attività svolte e rimaste impagate.
A seguito dell’instaurazione della procedura esecutiva, la società debitrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., basando le proprie difese su questioni di merito e non sull’accertamento della portata esecutiva del titolo.
All’esito del giudizio, la domanda della debitrice è stata respinta.
Il Tribunale, in primo luogo, ha statuito che le circostanze eccepite dalla debitrice rientrano fra le contestazioni di merito che la giurisprudenza esclude dal novero dei motivi legittimanti l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
In secondo luogo, il Tribunale, seguendo l’indirizzo costante espresso sia dalla Suprema Corte che dai giudici di merito, ha affermato che “in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica. Gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (tra le altre, Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011)”.
In conclusione, è indiscusso che nessun sindacato di merito compete al giudice dell’opposizione all’esecuzione, dovendo l’organo giudicante in sede esecutiva limitarsi a verificare la persistente validità ed efficacia, per an e quantum, del titolo.
