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Pagamenti dopo dichiarazione di fallimento: inefficacia ex art. 44 L. Fall. e legittimazione passiva

La disciplina dei pagamenti dopo dichiarazione di fallimento è stata affrontata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29423 del 6 novembre 2025, che interviene su uno dei profili più rilevanti della legge fallimentare: l’inefficacia degli atti solutori compiuti successivamente alla sentenza dichiarativa e la corretta individuazione del legittimato passivo nell’azione proposta dalla curatela.

La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla curatela del fallimento di una ditta individuale, finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 44 L. Fall. di taluni pagamenti effettuati a mezzo cambiali dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Tali pagamenti, eseguiti per il tramite di un istituto bancario domiciliatario, erano stati ritenuti, tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello, riconducibili al fallito stesso, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme alla massa.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’istituto bancario, ha cassato la sentenza d’appello, chiarendo che, nei casi di pagamenti dopo dichiarazione di fallimento eseguiti con denaro del fallito, l’azione di accertamento dell’inefficacia e di ripetizione dell’indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell’accipiens, ossia del soggetto che ha ricevuto l’effettivo beneficio dell’atto solutorio. Non è invece legittimato passivo il soggetto che abbia eseguito il pagamento per conto del fallito, su sua disposizione.

Il principio di diritto espresso dalla Corte è inequivoco:

«ai sensi dell’art. 44 L. Fall., sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti effettuati dal fallito, direttamente o indirettamente, anche tramite terzi, con suo denaro, su suo incarico o in suo luogo, successivamente alla dichiarazione di fallimento.»

In applicazione di tale principio, la Corte ha dunque escluso che potesse essere convenuto in giudizio il soggetto incaricato dell’esecuzione materiale del pagamento (nella specie, la banca), in quanto mero esecutore dell’ordine impartito dal fallito, privo della qualità di beneficiario sostanziale dell’atto. Nei casi di pagamenti dopo dichiarazione di fallimento, l’azione revocatoria o restitutoria deve quindi essere proposta esclusivamente nei confronti del creditore soddisfatto.

La decisione in commento consolida un orientamento ormai stabilizzato della giurisprudenza di legittimità, che privilegia l’analisi sostanziale del rapporto giuridico e individua nella figura dell’accipiens il corretto centro di imputazione degli effetti dell’atto solutorio inefficace, in funzione della tutela della par condicio creditorum.

Data di pubblicazione
28.11.2025
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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