La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che il riferimento alla durata del rapporto ai fini della quantificazione del corrispettivo non incide sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, ma attiene piuttosto al profilo della congruità dell’importo. Si tratta, infatti, di cause di nullità distinte, operanti su piani diversi: “l’una sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altra sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato” (cfr. Cass. n. 11908/2020, Cass. n. 5540/2021, Cass. n. 13050/2025).
Conseguentemente, escluso qualsiasi profilo di indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo pattuito tra le parti – in quanto specificamente individuabile su base annua e, pertanto, di per sé pienamente determinabile – i Giudici di legittimità hanno ritenuto immune da censure l’iter logico seguito dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con riferimento alla congruità dell’importo, aveva infatti operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, accertando la validità e la congruità del patto, nonché il rispetto dei limiti imposti dalla legge.
In particolare, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che il compenso non fosse simbolico né sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto, “tanto più alla luce della durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti tale da aver determinato il diritto del lavoratore alla percezione dell’importo complessivo, certamente non irrisorio, di € 26.000”. È stato altresì valorizzato il fatto che il divieto di concorrenza fosse circoscritto a un unico settore merceologico, così da non compromettere eccessivamente la professionalità del lavoratore.
