La Cassazione Civile, con ordinanza n. 14288 del 29 maggio 2025, ha statuito che: “la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura, potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili.”
La vicenda trae origine dal giudizio promosso nel 2013 nei confronti di una ASL di Roma dal marito e i tre figli di una donna vittima di sepsi causata da cancrena di una colecisti asportata tardivamente. Gli attori, più in particolare, agivano dinanzi al Tribunale di Velletri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso.
Il Tribunale di Velletri accoglieva unicamente la domanda subordinata per perdita di chance.
Il coniuge e gli eredi proponevano appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale accoglieva l’impugnazione ma solo con riferimento al risarcimento delle spese funerarie, che venivano liquidate in favore del coniuge.
Nel 2020, i tre fratelli (il padre era nel frattempo deceduto) ricorrevano dunque dinnanzi alla Corte di Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
- l’omessa pronuncia della Corte territoriale rispetto al danno non patrimoniale (segnatamente sul danno da uccisione di un congiunto con conseguente perdita del rapporto parentale), avendo la Corte medesima riconosciuto unicamente il danno da perdita di chance, che era stato però chiesto in via subordinata; e
- il mancato riconoscimento, e conseguente liquidazione, nei confronti del padre del danno patrimoniale derivatogli dalla perdita dell’apporto all’economia domestica dall’attività della madre a causa dell’omessa considerazione di circostanze puntualmente dedotte e dalle quali si poteva desumere un effettivo contributo al bilancio famigliare.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, cassando dunque con rinvio la sentenza impugnata. Tra le varie argomentazioni offerte dalla Cassazione a sostegno della propria tesi, risulta di particolare interesse quella relativa alla liquidazione del danno e alla natura della prova che deve offrire il danneggiato.
In primo luogo, la Cassazione rileva che l’esame sulla domanda proposta da coniuge e figli relativamente al danno non patrimoniale in primo grado e riproposta in appello sia stato del tutto omesso; la Corte d’Appello di Roma, infatti, aveva unicamente ribadito il danno da perdita di chances escludendo il riconoscimento del danno non patrimoniale per omessa quantificazione dello stesso con una motivazione del tutto incomprensibile e, di fatto, apparente.
La Cassazione ribadisce, poi, il principio per cui il danneggiato può quantificare il danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) anche in misura approssimativa, stante la possibilità di rimettersi alla valutazione equitativa da parte del giudice a condizione che vengano indicati parametri espressamente indicati, o anche solo accessibili. Come precisato, il giudice ha l’unico limite di non potersi completamente sostituire al danneggiato in caso di mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (in altri termini, tale surrogazione non può avere luogo qualora sia del tutto incerto l’an).
Ebbene, nel caso in esame, i congiunti della defunta avevano messo a disposizione diversi elementi (tra i quali, la consulenza medico legale ma anche l’età e i lavori concretamente svolti dalla defunta) dai quali, a opinione della Cassazione, si poteva ben evincere la sussistenza del danno patito.
