Con l’ordinanza n. 23185/2025 la Corte di Cassazione ha trattato una tematica molto delicata e spesso oggetto di contenzioso: l’indebito utilizzo dei permessi 104 da parte del lavoratore.
Nel caso in specie, il lavoratore veniva licenziato dal proprio datore di lavoro, in quanto quest’ultimo constatava – attraverso apposita e legittima attività di indagine e sorveglianza – che il dipendente aveva in realtà svolto ben altre attività, estranee all’assistenza del figlio invalido per il quale aveva preso permesso, durante la fascia oraria lavorativa.
Non si trattava di un singolo episodio, bensì di condotte reiterate.
A seguito del ricorso del lavoratore, il Tribunale di Trani confermava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bari riformava la sentenza di primo grado, annullando il licenziamento e condannando la società alla reintegra del lavoratore, in quanto veniva ritenuto non soddisfatto l’onere della prova a carico del datore, evidenziando peraltro alcune lacune anche nell’attività di sorveglianza effettuata.
A fronte di tale pronuncia, il Datore ricorreva in Cassazione, deducendo quattro motivi, tra cui, in particolare, la violazione dell’articolo 33, comma 3, legge 104/1992, per avere la Corte d’Appello trascurato che non vi era stata assistenza al parente invalido nell’orario di lavoro.
La Suprema Corte riteneva infondato il ricorso datoriale, in quanto il lavoratore avrebbe dimostrato di aver effettivamente prestato assistenza al proprio familiare, sebbene ciò fosse avvenuto nelle ore notturne.
Detto arco temporale, sebbene estraneo all’orario di lavoro, combaciava con il periodo della giornata in cui il figlio del convenuto necessitava concretamente il supporto del padre, in relazione alle patologie sofferte. La circostanza era già stata provata per testimoni in sede di appello.
Partendo dall’anzidetto rilievo fattuale, i Giudici hanno ritenuto che, in accordo con il disposto della legge in oggetto, il diritto del lavoratore non possa circoscriversi temporalmente all’orario di lavoro. Di conseguenza, non occorre che l’assistenza prestata dal lavoratore in permesso 104 debba rendersi necessariamente in corrispondenza di detto frangente, potendosi attuare anche fuori dalla fascia oraria lavorativa
