Con ordinanza depositata il 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’utilizzo dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, precisando i limiti della loro legittima fruizione e le condizioni in presenza delle quali l’uso improprio del beneficio può integrare un abuso del diritto e giustificare il licenziamento per giusta causa.
Il caso riguardava un dipendente che aveva fruito, in due giornate, di permessi per assistere la madre con disabilità. A seguito di accertamenti investigativi era emerso che il lavoratore aveva dedicato all’assistenza una parte molto limitata del tempo disponibile, utilizzando la restante parte per attività personali o comunque estranee alla finalità del beneficio.
La Cassazione ha ribadito che i permessi riconosciuti dalla Legge 104 devono essere utilizzati in relazione diretta con l’assistenza alla persona con disabilità. Il loro impiego per finalità diverse integra un abuso del diritto, poiché priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, e determina, nei confronti dell’ente previdenziale, un’indebita percezione dell’indennità.
La Corte ha tuttavia precisato che l’assistenza non richiede necessariamente la presenza continuativa del lavoratore accanto al familiare: il permesso può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività amministrative, pratiche od organizzative, purché effettuate nell’interesse della persona assistita.
Non è inoltre necessaria una perfetta coincidenza tra l’intero orario di permesso e il tempo materialmente trascorso con il familiare, trattandosi di permessi giornalieri e non di un beneficio da valutare sulla base di rigidi criteri cronometrici.
Resta però essenziale che il tempo liberato dall’obbligo lavorativo sia prevalentemente funzionale alle esigenze della persona con disabilità. La valutazione deve essere effettuata in concreto, senza automatismi, verificando se la finalità assistenziale sia stata effettivamente rispettata.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva dedicato all’assistenza soltanto il 17,5% del tempo complessivo di permesso, destinando la quasi totalità dell’assenza ad attività personali. La Cassazione ha pertanto ritenuto correttamente motivato il giudizio sulla gravità della condotta e proporzionato il licenziamento, anche in considerazione della reiterazione dell’abuso e della conseguente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la corretta fruizione dei permessi non deve essere valutata mediante schemi rigidi o esclusivamente quantitativi, dovendo invece assumere rilievo la concreta destinazione del tempo di assenza e la sua effettiva funzionalità rispetto alle esigenze della persona assistita.
