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Permessi sindacali utilizzati per soddisfare esigenze personali: legittimo il licenziamento

(Corte Cass. Sez. Lavoro n. 29135/2024 del 12 novembre 2024).

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore a causa dell’utilizzo di permessi sindacali per scopi personali.

Nel caso in esame, in particolare, un lavoratore impugnava il licenziamento irrogatogli per aver utilizzato, in due occasioni, i permessi sindacali, anziché per lo svolgimento dell’attività sindacale, al fine di recarsi fuori Regione con il figlio per consentire a quest’ultimo di partecipare alle prove selettive per l’arruolamento nelle Forze Armate.

In particolare, il lavoratore deduceva l’illegittimità del licenziamento lamentando che, in forza del numero di giornate durante le quali lo stesso si era assentato dal lavoro, il datore di lavoro avrebbe dovuto irrogare al lavoratore una mera sanzione conservativa.

Per tale motivo, il lavoratore agiva davanti al Tribunale chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano l’impugnazione del licenziamento.

I Giudici di merito evidenziavano che la contestazione disciplinare intimata al lavoratore non riguardava l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, bensì un utilizzo illegittimo dei permessi sindacali.

In forza di ciò, la Corte d’Appello riteneva proporzionata la sanzione del licenziamento rispetto alla condotta del lavoratore, avendo il comportamento del lavoratore determinato la definitiva compromissione del vincolo fiduciario.

Il lavoratore si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, rigettando le domande del lavoratore, ha confermato la legittimità del licenziamento.

Data di pubblicazione
27.11.2024

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