In materia di procura alle liti in lingua straniera, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n. 17876 del 2 luglio 2025, hanno statuito che: “Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”
La vicenda trae origine da un giudizio promosso nel 2011 innanzi al Tribunale di Chiavari con il quale l’attore proponeva querela di falso in relazione all’inventario dell’eredità della moglie del fratello, entrambi defunti senza eredi, per imprecisioni e incompletezze dell’inventario medesimo.
Il Tribunale dichiarava inammissibile tale querela di falso, dal momento che tali dedotte imprecisioni non avrebbero influito sulla genuinità del documento. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova, con conseguente rigetto del gravame proposto dall’attore.
L’attore proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Genova.
È in tale contesto che, con ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22 marzo 2024, la Seconda Sezione Civile ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente la quale, a sua volta, ha rimesso alle Sezioni Unite l’esame della dibattuta questione relativa (i) alla necessità o meno, ai fini della validità di una procura alle liti rilasciata all’esterno (nella fattispecie, di una procura alle liti rilasciata in lingua inglese da parte di un “notary public” dello Stato della Florida, corredata altresì di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961), della traduzione in lingua italiana, (ii) a se il giudice possa fare a meno della traduzione, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (iii) a se il giudice possa o debba assegnare un termine per la traduzione dell’atto o se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto.
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dando risposta negativa al quesito principale in punto di necessità della traduzione ai fini della validità della procura.
Dopo avere richiamato l’applicabilità della lex loci ai sensi dell’art. 12 L. 218/1995 – per effetto del quale la procura alle liti relativa a un giudizio che si svolge in Italia è soggetta alla legge processuale italiana anche se redatta all’estero – e ripercorso gli orientamenti rilevanti in materia, le Sezioni Unite hanno, infatti, ribadito che la procura alle liti non è un atto interno al processo, bensì prodromico allo stesso.
Più in particolare, la procura alle liti rappresenta un atto di natura sostanziale avente funzione processuale, e rimane esterno al processo.
Le Sezioni Unite richiamano, pertanto:
- l’inapplicabilità dell’art. 122, comma 1, il quale prescrive l’uso della lingua italiana nel processo, proprio perché si riferisce unicamente agli atti endoprocessuali in senso proprio, tra i quali non può annoverarsi la procura alle liti;
- la conseguente applicabilità dell’art. 123 c.c., ai sensi del quale il giudice può (ma non deve) richiedere la traduzione di documenti in italiano;
- il diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per come interpretato in termini ampi (volti a eliminare ogni ostacolo di natura processuale a un concreto esercizio di tale diritto) sia dalla Corte costituzionale che dalle Corti Europee.
In sostanza, le Sezioni Unite hanno preso le distanze da approcci di natura formalistica, confermando la validità di una procura alle liti redatta in lingua straniera e non accompagnata dalla traduzione, non costituendo la stessa un atto endoprocessuale soggetto all’art. 122 cod. civ.
