La vicenda in esame trae origine una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevata dalla Corte Federale di Giustizia tedesca a causa di atti pubblicitari tramite i quali una società tedesca affermava che taluni ingredienti di un integratore alimentare dalla stessa commercializzato migliorassero l’umore, l’equilibrio emotivo e, addirittura, la qualità del sonno.
La Corte Federale di Giustizia tedesca interrogava dunque la CGUE rispetto alla possibilità di associare a sostanze botaniche di un integratore alimentare proprietà benefiche per la salute o comunque menzionando benefici generici di una sostanza, anche in assenza di:
- espressa autorizzazione a norma del Regolamento (UE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e inclusione nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento medesimo; ovvero
- un’indicazione specifica sulla salute di cui agli articoli 13 o 14 del Regolamento (UE) 1924/2006, in assenza (per ora) di una valutazione della European Food Safety Authority e dell’esame della Commissione sull’inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle “sostanze botaniche” nell’elenco comunitario.
La CGUE ripercorre la normativa di interesse, piuttosto tecnica e complessa.
In estrema sintesi, l’art. 10 del Regolamento (UE) 1924/2006 prevede il divieto di fornire informazioni relative alla salute a meno che non siano autorizzate ai sensi del Regolamento stesso e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
Sul punto, l’art. 13 del Regolamento (UE) 1924/2006 precisa che:
- le indicazioni relative a funzioni psicologiche e/o comportamentali – quali quelle del caso che ci occupa – non necessitano di autorizzazione unicamente qualora siano basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio (cfr. paragrafo 1);
- entro il 31 gennaio 2010, la Commissione europea avrebbe dovuto adottare un elenco di indicazioni consentite e le condizioni necessarie per il loro impiego (cfr. paragrafo 3).
Tuttavia, la Commissione europea ha sospeso i lavori relativi alle valutazioni per l’adozione dell’elenco di cui sopra: la CGUE ha dunque ricondotto il caso in esame nell’ambito applicativo di una norma transitoria del Regolamento (UE) 1924/2006, che richiedeva per la tipologia di indicazioni la proposizione di una domanda di autorizzazione entro il 19 gennaio 2008.
In questo caso, invece, per nessuno dei claim era stata ottenuta tale autorizzazione: per uno era stata proposta domanda tardiva, per l’altro l’istanza nemmeno era stata formulata.
A seguito di un articolato ragionamento, la CGUE ha infine confermato che l’art. 10 del Regolamento (UE) 1924/2006 sia da interpretarsi in senso ostativo a che, nell’ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», sia consentito impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute (a) finché la Commissione europea non abbia portato a termine l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite ovvero (b) senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l’impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma delle disposizioni transitorie del Regolamento (UE) 1924/2006.
