La vicenda trae origine da un giudizio promosso nel 2021 da due fratelli per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in seguito al decesso della madre, che assumevano causato da errore medico. Gli attori avevano convenuto in giudizio la struttura sanitaria presso cui la donna era stata seguita, chiedendo un risarcimento quantificato in quasi quattrocentomila euro, oltre alle spese di lite.
La struttura sanitaria aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando, tra l’altro, il riconoscimento di una responsabilità solidale a proprio carico e sostenendo che l’evento morte fosse riconducibile esclusivamente a un’errata diagnosi e alla conseguente inadeguata scelta terapeutica, e non invece alla prestazione sanitaria in quanto tale.
La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato integralmente i motivi di appello proposti dalla struttura.
Con riferimento al profilo di maggiore interesse, la Corte ha chiarito che l’origine della responsabilità del medico e della struttura va individuata proprio nell’inesatta o non diligente esecuzione della prestazione medica da parte del dipendente: una volta accertata tale condotta, risulta infatti configurabile anche la responsabilità solidale di entrambi.
Il principio valorizzato dalla Corte è lineare: chi trae utilità da un’attività deve sopportarne anche i rischi. In questa prospettiva, la responsabilità della struttura non si fonda soltanto su una colpa propria nell’organizzazione del servizio, ma anche sul rischio connesso all’impiego dei sanitari nell’adempimento dell’obbligazione assistenziale.
L’ente ospedaliero, dunque, può essere chiamato a rispondere sia per carenze organizzative, logistiche o strumentali, sia per il comportamento colposo o doloso dei medici dei quali si avvale, anche quando questi non siano suoi dipendenti in senso stretto. Ciò che conta, infatti, è che l’attività del sanitario si inserisca nell’esecuzione del rapporto instaurato con il paziente.
Questa connessione può venir meno solo in ipotesi eccezionali, vale a dire quando ricorra quella che la stessa Corte definisce “autonomia ed esorbitante iniziativa del medico”: un fatto lesivo posto in essere al di fuori dell’esercizio delle funzioni affidategli, oppure per finalità del tutto estranee a esse.
Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcun elemento idoneo a qualificare come abnorme o comunque estranea la condotta del medico e ha quindi escluso che essa potesse ritenersi svincolata dalla responsabilità della struttura.
La decisione richiama, infine, l’attenzione anche sul parametro della diligenza professionale, che deve essere valutato in concreto, tenendo conto del grado di specializzazione del medico, delle condizioni del paziente e delle risorse tecniche effettivamente disponibili. Il sanitario è pertanto tenuto a misurare con prudenza i limiti della propria adeguatezza professionale, a richiedere supporto quando necessario e, ove la struttura non sia idonea, a informare il paziente o indirizzarlo verso un presidio più adeguato, laddove le condizioni cliniche lo consentano.
