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Responsabilità sanitaria: l’evento di danno dedotto non può essere sostituito dalla perdita di chance

Con sentenza n. 5882 del 9 aprile 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Napoli si è espresso in materia di responsabilità sanitaria e discrezionalità del giudice.

La vicenda trae origine da alcuni interventi chirurgici vascolari eseguiti tra il 2004 e il 2005 presso la struttura convenuta. Secondo parte attrice, nel corso del ricovero essa avrebbe contratto un’infezione della protesi vascolare, non adeguatamente prevenuta, diagnosticata e trattata dai sanitari. Tale infezione, unitamente alla mancata tempestiva rimozione del materiale infetto, avrebbe determinato il progressivo aggravamento sino alla doppia amputazione degli arti inferiori.

L’attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, mentre la moglie e i figli, intervenuti nel giudizio, domandavano il ristoro dei danni subiti iure proprio in conseguenza della compromissione della vita familiare e relazionale.

Costituitasi in giudizio, la struttura sanitaria contestava integralmente le domande, evidenziando il grave quadro patologico preesistente del paziente, già affetto da rilevanti patologie vascolari e cardiache, nonché l’assenza di prova del nesso causale.

Il Tribunale, in via preliminare, ricorda che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ed è riconducibile agli artt. 1218 e 1228 c.c., sia per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità, sia per il fatto degli ausiliari di cui la struttura si avvale. Ciò non esonera, tuttavia, il paziente dall’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento allegato e il danno lamentato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la delimitazione del thema decidendum. Il Giudice osserva che la domanda dell’attore era stata costruita esclusivamente intorno a uno specifico evento dannoso, ossia l’amputazione bilaterale degli arti inferiori, prospettata come conseguenza diretta delle condotte colpose dei sanitari. Non risultava invece formulata, né in via principale né in via subordinata, una domanda autonoma fondata sulla perdita di chance.

Nel caso concreto, la CTU aveva evidenziato profili critici nella gestione sanitaria del paziente, ma non aveva accertato che le condotte contestate fossero state causa dell’evento amputativo con probabilità superiore al 50%. Secondo il Tribunale, la consulenza aveva piuttosto attribuito a tali condotte una incidenza meramente probabilistica sull’esito finale, ragionando in termini di perdita di chance.

Il Giudice chiarisce però che la perdita di chance non costituisce una semplice modalità di liquidazione del medesimo danno, ma rappresenta un evento dannoso autonomo e diverso rispetto al danno-evento dedotto in giudizio. La percentuale può assumere rilievo nella quantificazione di un danno da perdita di chance, ma solo laddove tale voce sia stata specificamente allegata e domandata. Non può invece sostituire l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento lesivo prospettato dalla parte.

Accogliere la domanda sulla base di una perdita di chance mai dedotta avrebbe quindi comportato, secondo il Tribunale, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., con decisione extra petita.

Alla luce di tali considerazioni e sulla base della domanda, pur in presenza di profili critici nella gestione clinica, il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra le condotte sanitarie denunciate e l’amputazione bilaterale degli arti inferiori. Ne è conseguito il rigetto integrale della domanda proposta dal paziente e, in via dipendente, delle domande risarcitorie formulate dai familiari.

Data di pubblicazione
24.04.2026
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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