Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell’accipiente, grava sul secondo l’onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore
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Trib.-Milano–sentenza-n.-1488-2017
