“Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Lungi dal potersi configurare la subordinazione a fronte di direttive di ordine generale o indicazioni di massima, in quanto esige che sia data prova – e che quindi, a monte, sia fatta puntuale deduzione – dell’assoggettamento a direttive e ordini specifici”.
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Trib.-Milano-sentenza-n-13997–del-10.12.2015
