“Il Tribunale di Milano fa propria l’interpretazione già offerta da precedenti provvedimenti della stessa sezione, ritenendo che l’art. 6. L. 604/1966, quale norma speciale che disciplina l’ipotesi di impugnazione di licenziamento novellata dalla L. 183/2010, al pari dell’art. 410 c.p.c., attribuisce rilevanza giuridica al rifiuto del tentativo di conciliazione di per sé considerato, indipendentemente dalla modalità con la quale lo stesso viene manifestato. (cfr. Tribunale di Milano, dott.ssa Colosimo, ordinanza n. 10790/2014; Trib. Milano sent. n. 2119/2015. est. De Carlo)“
