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Riorganizzazione, crisi d’impresa e intelligenza artificiale: quando il licenziamento per GMO supera il vaglio del Giudice

Con la sentenza del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, ritenendo legittima la riorganizzazione aziendale che aveva comportato la soppressione del suo ruolo di graphic designer.

La pronuncia è di particolare interesse non solo per il rigoroso richiamo ai consolidati principi in materia di onere della prova e repêchage, ma anche perché si colloca in un contesto attuale: crisi economica, ridefinizione del core business e utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva di efficientamento.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la società resistente, operante nel settore della cybersecurity, aveva attraversato negli anni 2022 e 2023 una significativa crisi economico-finanziaria, documentata in giudizio attraverso una serie di elementi convergenti: trasformazione societaria, cessazioni di rapporti di lavoro, sfratto per morosità della sede, avvio di procedura negoziata della crisi.

In questo scenario, l’azienda aveva scelto di concentrare le risorse sui propri progetti tecnologici principali, abbandonando progressivamente le attività non strettamente funzionali al core business, tra cui il settore design (ove era occupata la lavoratrice ricorrente) e parte del marketing.

La lavoratrice impugnava quindi il licenziamento sostenendo che:

  • la riorganizzazione fosse pretestuosa;
  • le mansioni non fossero realmente state soppresse;
  • il datore di lavora avesse violato l’obbligo di repêchage.

Richiamando i presupposti tradizionali del giustificato motivo oggettivo (l’effettività delle ragioni organizzative-produttive e la sussistenza del nesso causali tra le ragioni addotte e il provvedimento espulsivo), il Tribunale ha quindi rilevato che l’istruttoria aveva restituito un quadro coerente con la decisione aziendale.

È risultato documentato e provato che la riduzione delle attività grafiche fosse reale e che, conseguentemente, fosse venuta meno la specifica funzione lavorativa: alcune linee di prodotto erano state sospese, altre gestite internamente con drastica semplificazione delle esigenze di design. Inoltre, in un’ottica di contenimento dei costi e velocizzazione dei processi, alcune residue attività del ruolo erano state assorbite da figure già presenti in organico e, in parte, supportate da strumenti di intelligenza artificiale.

In particolare, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è stato valorizzato non come elemento meramente accessorio, ma come parte integrante del processo di riorganizzazione e contenimento dei costi (e quindi come scelta imprenditoriale non sindacabile nel merito).

La decisione sembra lasciare intendere che l’innovazione tecnologica, ove comporti una stabile contrazione del fabbisogno di personale in un determinato settore, possa assumere rilievo ai fini della sussistenza del presupposto oggettivo del recesso, ferma restando la necessaria verifica nel concreto.

Il Giudice romano ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice, anche in considerazione dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni (c.d. obbligo di repêchage).

Data di pubblicazione
4.03.2026

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