Con la sentenza del 6 marzo 2026, n. 5082, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risoluzione per facta concludentia, confermando un principio di diritto già enunciato in precedenza.
La vicenda alla base trae origine dalla sottoscrizione di una commissione d’ordine per l’acquisto di una cucina tra un negozio di arredamento e un privato. Quest’ultimo ha pagato un acconto, ma non ha mai ritirato il bene e non ha versato il saldo.
Due anni dopo la sottoscrizione della commissione d’ordine, il negozio di arredamento ha trasmesso una raccomandata all’acquirente, comunicando la messa a disposizione della cucina per il ritiro. A tale comunicazione l’acquirente rispondeva affermando che il contratto era stato consensualmente risolto con il trattenimento dell’acconto e l’esposizione della cucina all’interno del negozio per essere venduta.
Il venditore presentava allora ricorso di fronte al Tribunale di Gorizia per ottenere la condanna dell’acquirente al pagamento del saldo, all’indennità per la custodia dei mobili e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. L’acquirente si costituiva chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto e formulando domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto versato. In primo grado veniva accolta la domanda del venditore, mentre in secondo grado è stato accolto l’appello proposto dall’acquirente.
La Corte d’appello di Trieste ha ritenuto che il contratto fosse stato risolto consensualmente per fatti concludenti: l’acquirente ha esercitato il recesso, il quale non richiede una formale dichiarazione, e la parte venditrice ha accettato lo scioglimento del contratto, trattenendo l’acconto come corrispettivo per il recesso. Se la venditrice avesse voluto opporsi al recesso avrebbe dovuto farlo presente in prossimità del pagamento parziale, in modo che non si formasse in capo all’acquirente il ragionevole affidamento sullo scioglimento del contratto.
Il venditore ha presentato ricorso in Cassazione con quattro diversi motivi. La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo – assorbendo gli altri – riguardante l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 115 c.p.c. In particolare, la Suprema Corte evidenzia che il Giudice di secondo grado ha basato la propria decisione sull’inerzia di entrambe le parti, interpretandola come volontà di sciogliere il contratto, non considerando tutti i fatti contenuti nel ricorso, i quali erano in aperta contraddizione con la motivazione esposta in sentenza.
La sentenza è inficiata dal vizio di cui all’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c, rispetto a cui la Cassazione ribadisce che “l’omesso esame di un fatto decisivo ricorre quando il giudice di merito abbia completamente pretermesso un fatto storico, principale o secondario, che sia stato allegato e discusso dalle parti e che, ove considerato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia”. Dalla lettura degli atti sembrerebbe infatti che le due parti siano state in contatto continuo e che la parte venditrice abbia ripetutamente sollecitato la parte acquirente a organizzare la consegna. La Corte di Cassazione, sul punto, sottolinea che “la risoluzione consensuale per facta concludentia presuppone infatti che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Se una delle parti, lungi dal restare inerte, ha ripetutamente sollecitato l’adempimento, tale condotta esclude in radice la configurabilità di un accordo risolutorio tacito”.
Ritenendo che la sentenza di secondo grado si basi su presupposti fattuali in contrasto con gli elementi probatori prodotti, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Trieste.
