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Risoluzione del leasing: legittima se la clausola è firmata

Se la clausola è firmata, la risoluzione del leasing è legittima.

Con sentenza n. 4924 del 17/06/2025, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da un utilizzatore nell’ambito di un contratto di leasing, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo che ordinava la restituzione dei beni oggetto del contratto. La vicenda ha origine da un contratto di leasing stipulato nel marzo 2021. A seguito del mancato pagamento di diversi canoni, la società concedente ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, fondato sulla clausola risolutiva espressa inserita nel contratto e regolarmente sottoscritta.

L’opponente ha sollevato varie eccezioni, sostenendo in primo luogo l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal contratto e della mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Inoltre, ha contestato la validità della clausola risolutiva, ritenendola vessatoria e non adeguatamente approvata per iscritto.

Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure. La clausola contrattuale che prevede la conciliazione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, infatti, si riferisce soltanto a ipotesi di reclamo da parte dell’utilizzatore e non trova applicazione nel caso di risoluzione contrattuale e richiesta di restituzione dei beni. Anche la mediazione obbligatoria è stata esclusa, poiché – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – il leasing finanziario è un contratto atipico, che non rientra tra quelli per cui è previsto l’obbligo di mediazione, trattandosi di una fattispecie distinta dai contratti bancari o assicurativi.

Quanto alla clausola risolutiva espressa, il Giudice ha ribadito che essa non può considerarsi vessatoria quando, come nel caso di specie, è stata oggetto di specifica sottoscrizione, in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. Essa, infatti, si limita ad anticipare le conseguenze dell’inadempimento, rafforzando una facoltà già prevista dalla legge all’art. 1453 c.c. Inoltre, l’inadempimento contrattuale – nel caso concreto corrispondente al mancato pagamento di almeno quattro canoni – è stato allegato dalla concedente e non è stato contestato dall’opponente, risultando quindi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

In conclusione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo, ritenendo pienamente valida la clausola risolutiva espressa. Da questa decisione emerge con chiarezza il principio secondo cui la clausola è legittima quando è regolarmente approvata per iscritto e riferita a obblighi essenziali, come il pagamento dei canoni, poiché consente al creditore di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del bene senza ulteriori formalità.

Data di pubblicazione
25.07.2025

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