Pertanto, in caso di assenza ingiustificata del dipendente protrattasi oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva o, in sua mancanza, per un periodo superiore a quindici giorni, è ora consentito al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro: tale assenza ingiustificata viene così ricondotta alla volontà del lavoratore di dimettersi.
Con la nota n. 579/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i passaggi operativi necessari al datore di lavoro per avvalersi di tale facoltà:
- il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione – preferibilmente a mezzo PEC – contenente tutte le informazioni del lavoratore di cui è a conoscenza (dati anagrafici, recapiti telefonici e di posta elettronica ecc…) all’indirizzo istituzionale della sede dell’Ispettorato territorialmente competente (a tal fine l’INL ha messo a disposizione un modulo standard per uniformarne il contenuto).
L’Ispettorato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà quindi verificarne la veridicità attraverso diverse modalità di indagine (es. contattando il diretto interessato, richiedendo informazioni ad altri dipendenti o soggetti che possano fornire informazioni utili), al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
- decorso il termine di assenza ingiustificata previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà inviare la documentazione relativa alla cessazione del rapporto (comunicazione UNILAV).
L’effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato solo laddove:
- il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi alla base dell’assenza al datore di lavoro o comunque la circostanza di averli comunicati;
- l’Ispettorato, autonomamente nell’ambito della propria indagine, accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
