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Ritorno alle “origini”: lo smantellamento del Jobs Act (D. Lgs. n. 23/2015)

Con la sentenza n. 128/2024 la Corte Costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal Tribunale di Ravenna con riferimento all’art. 3 D. Lgs. n. 23/2015, dichiarandone illegittimo il comma 2 nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata “si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.

Nel giungere a tale conclusione la Corte ha evidenziato che il D. Lgs n. 23/2015 (così come la Riforma Fornero prima) si colloca nel solco della prescrizione della natura necessariamente causale del recesso da parte del datore di lavoro introdotta dal Legislatore con la Legge n. 604/1966 sulla scorta degli interventi della medesima Corte, integrata dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e mai smentita negli anni a seguire tanto da assurgere a principio cardine della disciplina giuslavoristica.

La Consulta, pur rilevando che le ragioni d’impresa poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non siano sindacabili nel merito, ha rilevato che il principio della necessaria causalità (il licenziamento – fatte salve specifiche ipotesi ex lege – deve sempre fondarsi su una causa declinata come giusta causa ex art. 2119 c.c. o giustificato motivo ex art. 3, Legge n. 604/1966) impone che il fatto materiale allegato dal datore di lavoro sia sussistente.

La radicale irrilevanza dell’insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata, secondo la Corte, determina quindi un difetto di sistematicità in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. tale da rendere irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento disciplinare: “il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al fatto insussistente, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c’è stata, vuoi indicandolo come ragione d’impresa che in realtà non sussiste (perché ad esempio il posto non è stato soppresso). Il fatto insussistente è neutro e la differenziazione secondo la qualificazione che ne dà il datore di lavoro è artificiosa; in ogni caso manca radicalmente la causa del licenziamento, il quale è perciò illegittimo”.

Pertanto, a dire del Giudice delle leggi, la conseguenza in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato per “fatto insussistente” non può che essere sempre la stessa, ossia la tutela reintegratoria attenuata.

La Consulta ha infine specificato che il vizio di illegittimità costituzionale della norma non travolge anche l’ipotesi in cui il fatto materiale sia sussistente ma non idoneo a giustificare il licenziamento in quanto il lavoratore risulti utilmente ricollocabile in azienda in un’altra posizione lavorativa (cd. obbligo di repêchage). In tal caso, infatti continuerà a trovare applicazione la tutela indennitaria ex art. 3, c. 1, D. Lgs. n. 23/2015.

Data di pubblicazione
24.07.2024

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