La Legge n.62/22, nota come Sunshine Act, è entrata in vigore il 26 giugno 2022 e si pone come obiettivo principale quello di perseguire la massima trasparenza nei rapporti tra imprese produttrici, soggetti che operano nel settore della salute e organizzazioni sanitarie, al fine di contrastare corruzione e degrado dell’azione amministrativa.
A tal fine, la normativa in parola ha previsto il c.d. registro “Sanità trasparente”, da istituirsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del Sunshine Act, ma che allo stato non è ancora presente, con conseguente inapplicabilità della Legge n. 62/22.
Infatti, la determinazione della struttura e le caratteristiche tecniche del registro, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione dell’inserimento dei dati e delle comunicazioni sono state rimesse a un successivo decreto, che non è ancora stato pubblicato.
Cos’è il registro “Sanità trasparente”?
Il registro “Sanità trasparente” ha la funzione di riportare le informazioni più rilevanti circa le interazioni tra imprese produttrici soggetti del settore salute e organizzazioni sanitarie, così da consentirne la fruizione a chiunque vi abbia interesse, trattandosi di registro liberamente consultabile.
Per tali finalità, le imprese produttrici devono comunicare al registro:
1. Erogazioni e convenzioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore:
a. di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro;
b. di un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.
2. Accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.
3. Partecipazioni azionarie e i titoli obbligazionari delle imprese produttrici detenuti dai soggetti che operano nel settore della salute e dalle organizzazioni sanitarie,
4. Corrispettivi erogati dalle imprese produttrici ai soggetti che operano nel settore della salute e dalle organizzazioni sanitarie di somme per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale
I dati da comunicare sono principalmente quelli identificativi delle imprese e dei soggetti controparti degli accordi, nonché i titolari di partecipazioni e/o obbligazioni, la data, la natura, la causa delle erogazioni e i relativi importi.
Tali informazioni saranno poi pubblicate sul registro telematico da parte del Ministero della Salute e saranno liberamente consultabili.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, le informazioni di cui ai numeri 1 e 2 dovranno essere trasmesse entro il semestre successivo a quello di riferimento, mentre quelle ai punti 3 e 4 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento da soggetto appositamente delegato dal legale rappresentante dell’impresa produttrice. Nel caso in cui l’impresa abbia sede all’estero, dovrà essere nominato un rappresentane ad hoc in Italia.
A che punto ci troviamo?
Come detto, allo stato il registro è ancora solo sulla carta, poiché non ancora ufficialmente attivato.
L’attesa però potrebbe stare per terminare.
Infatti, il Ministero della salute ha pubblicato al bozza di decreto per l’istituzione del registro pubblico telematico, con allegato il relativo disciplinare tecnico, redatto previa consultazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) , l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Garante per la protezione dei dati personali.
La bozza è stata oggetto di un’attività di divulgazione sul sito del Ministero della salute, volta altresì a raccogliere contributi, commenti e suggerimenti da parte degli stakeholders. Questa fase, conclusasi il 29 settembre scorso è stata seguita da una seconda fase, quella di pubblicazione del report finale della consultazione, terminata l’8 ottobre e in relazione alla quale si attendono con trepidazioni i risultati raccolti.
Dunque, siamo tutti in attesa di conoscere il testo definitivo del decreto attuativo e la data in cui effettivamente e il Sunshine Act potrà dirsi finalmente applicabile.
