La multa è stata imposta a seguito di due reclami presentati da cittadini che hanno segnalato numerose chiamate indesiderate e la mancata risposta alle loro richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
Le indagini hanno rivelato che, in uno dei casi, il consenso per l’attivazione delle forniture di luce e gas era stato registrato in modo errato da un dipendente della società. Questo errore ha evidenziato due criticità principali:
- Mancata adozione di misure adeguate alla gestione dei consensi – L’azienda non aveva implementato sistemi efficaci per garantire la corretta registrazione dei consensi espressi dai clienti, determinando lo svolgimento di attività di telemarketing prive di una valida base giuridica.
- Carente formazione e supervisione del personale – La società non aveva adeguatamente formato e monitorato i dipendenti incaricati delle attività di telemarketing.
Nel secondo caso, il Garante ha accertato che la società aveva effettuato campagne di telemarketing utilizzando dati personali raccolti tramite un modulo pubblicato su Facebook. Tuttavia, la persona interessata non aveva mai creato un account sui social network. Di conseguenza, il Garante ha rilevato che la società non aveva verificato né la legittima provenienza dei dati né l’identità degli utenti che li avevano forniti.
Inoltre, la società ha giustificato la mancata risposta alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti come un mero errore materiale.
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’Autorità ha ordinato alla società di adottare misure adeguate per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alla normativa sulla privacy in tutte le fasi del processo.
