La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla spettanza della caparra confirmatoria in caso di risoluzione del contratto.
La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile, a fronte di un prezzo pari a € 20.000, di cui € 15.000 versati a titolo di caparra confirmatoria. Il promissario acquirente conveniva in giudizio il promittente venditore, chiedendo che fosse accertato l’avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà dell’immobile, sul quale aveva successivamente accertato gravassero la trascrizione di una domanda giudiziale – e relativa sentenza – a favore di un terzo, entrambe anteriori alla stipulazione del contratto preliminare.
A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica – che aveva appurato la coincidenza dell’immobile promesso in vendita con quello oggetto dell’azione intrapresa dal terzo – l’attore modificava le proprie conclusioni, chiedendo, ai sensi dell’art. 1385 c.c., la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria precedentemente versata.
In primo grado veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare e la parte convenuta veniva condannata al pagamento di € 30.000 a titolo di restituzione del doppio della caparra. Successivamente, la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la decisione, condannando il promissario acquirente alla restituzione di € 15.000. Secondo il Giudice di seconde cure infatti i rimedi risarcitori ex art. 1385, comma 2 e 3, c.c. non sarebbero tra loro cumulabili tra loro: la parte non inadempiente potrebbe esercitare il recesso, esigendo il doppio della caparra confirmatoria, o, alternativamente, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Nel caso esaminato, poiché parte attrice nelle sue conclusioni aveva richiesto la “risoluzione” del contratto e non aveva formalmente esercitato il recesso dal contratto, la domanda era stata qualificata dalla Corte territoriale come azione ai sensi dell’art. 1453 c.c. Non essendo quindi stato provato il danno subito da parte del promissario acquirente, a questi era stato riconosciuto unicamente il diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di caparra (€ 15.000).
Avverso tale sentenza, il promissario acquirente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro diversi motivi. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, con cui denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1453 c.c., per aver la Corte d’Appello escluso la spettanza del doppio della caparra confirmatoria in ragione dell’utilizzo del nomen iuris “risoluzione” in luogo di “recesso”, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
La Corte ha innanzitutto ribadito che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte per introdurre l’azione, spetta al Giudice il compito di interpretarne il contenuto e qualificarla correttamente. In tale ottica, il Giudice di legittimità ha infatti chiarito che il recesso costituisce una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, fondata sul medesimo presupposto (l’inadempimento) richiesto per la risoluzione giudiziale; ha inoltre precisato che la domanda di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra confirmatoria “connota l’azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege”.
Ritenendo che la Corte di Appello nella sua decisione non si fosse adeguata a tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di seconde cure.
