M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

Scissione societaria parziale: quando si configura una responsabilità solidale tra le società partecipanti all’operazione?

Ordinanza della Corte di Cassazione del 13/12/2025, n. 32551.

La Corte di Cassazione ha pronunciato un importante principio di diritto in materia di scissione societaria.

La vicenda alla base della pronuncia è sorta dalla sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita tra una società e una persona fisica, il sig. A. Quest’ultimo ha agito in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, a causa di un inadempimento della società, e la condanna della stessa alla restituzione del doppio della caparra ricevuta.

La società, in pendenza del giudizio di primo grado, si è sottoposta ad un’operazione straordinaria di scissione, durante la quale si è parzialmente scissa, dando vita a due società beneficiarie. Dal progetto di scissione risultava che il credito del sig. A. fosse rimasto nel patrimonio della società scissa ma che il bene immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita fosse stato trasferito nel patrimonio di una delle società beneficiarie della scissione.

Dopo aver ottenuto una sentenza di primo grado negativa, in sede d’appello il sig. A. – venuto a conoscenza della scissione, che non era stata dichiarata da controparte in primo grado – chiedeva l’estensione del contraddittorio anche alle società beneficiarie, ritenendole solidamente responsabili con la società scissa per le obbligazioni derivanti dal preliminare. La Corte d’Appello ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha condannato la società scissa alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, ma ha ritenuto inammissibili le domande nuove, proposte solo in tale sede nei confronti delle due società beneficiarie, ritenendo che solo la società scissa, che ha sottoscritto il preliminare di compravendita, possa essere chiamata a rispondere delle obbligazioni sorte dal citato contratto.

Il sig. A. ha proposto ricorso in cassazione. Secondo la sua prospettazione, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la legittimazione passiva delle società risultanti dalla scissione: l’esigenza di effettuare un’estensione soggettiva delle domande è derivata dall’operazione straordinaria effettuata dalla società convenuta in pendenza del primo grado di giudizio, dalla stessa non dichiarata, e pertanto non può essere ritenuta inammissibile.

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di scissione parziale, il Codice civile prevede che “dell’obbligazione inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponde il soggetto cui, per effetto della stessa, essa sia stata attribuita”. A tale regola però, l’art. 2506-quater, comma tre, affianca un’eccezione, ammettendo il sorgere di una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti coinvolti nella scissione, qualora quello a cui la posta sia stata attribuita rimanga inadempiente. La Corte precisa, inoltre, che la solidarietà tra le società partecipanti all’operazione straordinaria non interviene solo quando il debito sia stato trasferito in una delle società beneficiarie della scissione, ma anche quando rimane nel patrimonio della scissa.

Da tale premessa, sottolinea la Corte, consegue la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario, derivante dalla necessità, ai fini del sorgere della responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c., di verificare l’inadempimento della società a cui è attribuita la posta patrimoniale oggetto di contestazione.

Nel caso di specie, tutte le società partecipanti all’operazione di scissione dovevano essere considerate litisconsorti processuali necessarie e, dunque, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto inammissibile l’evocazione in appello delle società beneficiarie della scissione.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, cassato la sentenza e rinviato le parti alla Corte d’Appello.

Data di pubblicazione
6.02.2026

Share