La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Roma da due società a responsabilità limitata nei confronti di una società per azioni, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di leasing.
In particolare, le società ricorrenti lamentavano che la convenuta, dopo aver avviato trattative per definire bonariamente la controversia in corso (opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un debito da leasing), non avesse poi formalizzato alcun accordo transattivo, determinando la segnalazione di una delle ricorrenti alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Pertanto, le ricorrenti chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nella misura di euro 2.500.000,00.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda, qualificando la fattispecie nell’ambito della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ed escludendo la legittimazione attiva della società ricorrente per difetto di prova del danno.
La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo legittima la segnalazione in quanto conseguente al mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di leasing.
La Corte di Cassazione ha tuttavia censurato tale impostazione, rilevando come i giudici di merito abbiano omesso ogni verifica circa la reale situazione economica della società segnalata, requisito imprescindibile ai fini della legittimità della segnalazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che ai fini dell’obbligo di segnalazione al “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (c.d. Centrale dei rischi), che incombe sulle banche “[…] il credito può essere considerato in «sofferenza» allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili”.
