La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 2389 del 21 gennaio 2025, ha chiarito che una società di leasing, proprietaria di un veicolo sequestrato, può opporsi alla misura solo se dimostra di essere estranea al reato contestato e di aver agito in buona fede.
Questi due requisiti sono essenziali per evitare la confisca obbligatoria del bene.
La vicenda ha origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società di leasing contro il sequestro preventivo di un automezzo di sua proprietà, concesso in locazione a terzi. Il provvedimento era stato disposto nell’ambito di un’indagine su presunti reati di evasione fiscale e irregolarità nella circolazione di prodotti energetici, in violazione degli articoli 40 e 49 del D.lgs. 504/1995.
La società di leasing ha contestato il sequestro, sostenendo la propria estraneità ai fatti illeciti e richiedendo la restituzione del veicolo.
La Cassazione ha ribadito che il proprietario di un bene sequestrato, pur essendo legittimato a richiedere il riesame della misura, deve fornire prove concrete della propria estraneità al reato e della buona fede. In assenza di tali elementi, il ricorso sarà considerato inammissibile.
Richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. 1475/2012), la Corte ha evidenziato che, in casi simili, una società di leasing può ottenere la restituzione di un veicolo concesso in leasing solo se dimostra di non essere coinvolta nell’uso illecito del mezzo e di aver agito senza alcuna colpa.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la propria estraneità al reato e la buona fede nella gestione del contratto di leasing. Di conseguenza, la richiesta di riesame del sequestro è stata respinta. La sentenza conferma un principio chiaro: una società di leasing che intenda contestare il sequestro preventivo di un proprio veicolo deve dimostrare con elementi certi la propria estraneità ai fatti illeciti contestati all’utilizzatore. In mancanza di tali prove, il sequestro rimane valido e il bene potrebbe essere soggetto a confisca obbligatoria, come previsto dalla normativa in materia di accise (D.lgs. 504/1995 e DPR 43/1973, ora aggiornato con l’art. 94 del D.lgs. 141/2024).
