La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20264 pubblicata il 7 ottobre 2016, è tornata sulla questione relativa alla obbligatorietà o meno della doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e Separata presso l’INPS per il socio amministratore di S.r.l., ribadendo il principio secondo il quale l’obbligo della doppia iscrizione sussiste per detto soggetto solo quando questo sia stabilmente impiegato nella società con mansioni di tipo esecutivo il cui apporto risulti preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Tale condizione non sussisteva nel caso di specie posto che l’amministratore in questione si limitava a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento della società stessa, in quanto la complessa organizzazione aziendale gli impediva di fatto la partecipazione personale, abituale e prevalente ad ogni attività di tipo commerciale.
Cass.-20264-2016
