Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 628 del 13 novembre 2024, ha sancito un principio di fondamentale importanza nelle controversie riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas, stabilendo che il cliente, in qualità di utente finale, è responsabile dell’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), ossia il testo che regola le modalità di risoluzione extracontrattuale delle controversie in materia di energia elettrica.
La controversia trae origine dall’opposizione di una cliente a un decreto ingiuntivo relativo a una fattura emessa dalla società fornitrice di energia. L’opponente, oltre a contestare l’importo e la legittimità della ricostruzione dei consumi, ha sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda, adducendo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, onere gravante sulla società fornitrice.
L’opposto, invece, ha argomentato che l’onere spettasse alla cliente, in quanto utente finale del servizio di fornitura.
Il Tribunale ha chiarito che tale obbligo grava sul cliente o utente finale, ovvero su colui che ha stipulato il contratto di fornitura. Nel caso di specie, la cliente, rivestendo il ruolo di attore processuale, era tenuta ad attivare il tentativo di conciliazione, in quanto soggetto interessato a contestare l’efficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
In aggiunta, il Tribunale ha ulteriormente precisato che le controversie relative alla fornitura di energia non rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria regolata da altre normative, ma sono soggette alla procedura di conciliazione prevista dal TICO. Tale conciliazione presenta la particolarità di attribuire l’onere di attivazione al soggetto che intende avviare un giudizio ordinario, promuovendo così la procedura preliminare.
Nel caso specifico, la cliente non aveva attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo.
Questa pronuncia attribuisce quindi al cliente un ruolo attivo nell’ambito dei procedimenti extragiudiziali, ribadendo l’obbligo di esperire tale fase prima di adire l’autorità giudiziaria.
