Con ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore dipendente, anche nel corso del periodo di prova, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni telematiche entro 7 giorni dal relativo invio.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici di legittimità si sono concentrati sul dettato dell’art. 26 del D.lgs. 151/2015 – che disciplina le dimissioni telematiche e l’istituto della revoca – constatando che le uniche deroghe alla disciplina generale sono previste ai commi 7 e 8 della medesima norma. Tali deroghe risultano applicabili, rispettivamente, al lavoro domestico e ai casi in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano in una delle sedi protette (ex art. 2113 c.c. o innanzi alle Commissioni di certificazione), oppure ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l’esclusione del periodo di prova dall’ambito di applicazione del citato art. 26, prevista dalla Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Circolare infatti introdurrebbe un’ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria, rivestita di carattere eccezionale e pertanto non suscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati: e infatti, secondo la Corte, il trattamento di cui ai commi 7 e 8bis non risulterebbe estendibile per analogia al patto di prova, non sussistendo tra le diverse fattispecie un’identità di ratio.
Con riferimento alla “portata” delle circolari ministeriali, i Giudici hanno evidenziato come tali provvedimenti costituiscano “atti interni all’amministrazione, diretti a uniformare l’azione degli organi amministrativi subalterni” ma siano inidonei a creare diritto, a limitare il cittadino o a vincolare l’interpretazione giudiziale (cfr. Consiglio di Stato n. 3457/2012; Consiglio di Stato n. 4478/2016).
Nel caso in argomento, secondo la Corte di Cassazione, il Ministero si era spinto oltre il limite delle proprie competenze, “fino al punto di conferire alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa”.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto valida ed efficace la revoca delle dimissioni del lavoratore, avvenuta nei termini e con le modalità previste dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015, condividendo la statuizione del Giudice di secondo grado, secondo cui le dimissioni dovevano considerarsi come mai avvenute e, pertanto, il rapporto di lavoro avrebbe dovuto riprendere la propria piena funzionalità dal momento in cui si era interrotto (nella fattispecie, durante il periodo di prova).
