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Sostanze tossiche nei cosmetici: le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2025/877

Lo scorso 1° settembre 2025, è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2025/877 della Commissione del 12 maggio 2025 (noto anche come “Regolamento Omnibus VII”), modificativo del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e relativo all’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (c.d. sostanze CMR).

In termini generali, recependo le novelle introdotte tramite il Regolamento delegato (UE) 2024/197, il Regolamento 2025/877 costituisce parte di un più ampio procedimento di armonizzazione normativa del mercato interno nel settore dei cosmetici con l’obiettivo di elevare i livelli di sicurezza e salute dei prodotti in questione tramite l’imposizione, nei confronti degli operatori economici, di una maggiore responsabilità nella selezione delle sostanze impiegate.

Entrando nel merito, va premesso che il Regolamento (CE) 1223/2009 aveva già previsto il divieto di utilizzo, all’interno dei prodotti cosmetici, di determinate sostanze classificate come CMR suddivise nelle tre diverse categorie individuate dal Regolamento (UE) 1272/2008: 1A (pericolo certo con prove sull’uomo), 1B (pericolo presunto con solide prove sugli animali) e 2 (sospetto di pericolo con evidenze limitate).

Il nuovo Regolamento ha aggiornato l’elenco delle componenti tossiche, in particolare inserendo nell’Allegato II del Regolamento (UE) 1223/2009 nuove sostanze chimiche.

Tra queste sostanze (utilizzate prevalentemente, ma non solo, nel settore onicotecnico professionale) possiamo trovare:

  • TPO: si tratta di un fotoiniziatore essenziale per la polimerizzazione degli smalti in gel sotto luce UV. È stato finora autorizzato per utilizzo professionale fino al 5% nei sistemi di unghie artificiali;
  • DMPT, un condizionante che migliora l’adesione di primer e gel, diffuso nei trattamenti semipermanenti.

Trattandosi di un regolamento, lo stesso è immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri, che devono dunque adeguarvisi. Si precisa, inoltre, che la Commissione ha confermato – cfr. considerando (5) del Regolamento in oggetto – che non è stata presentata alcuna istanza di deroga per l’utilizzo delle due sostanze, rendendo quindi il divieto pienamente operativo a decorrere dal 1° settembre 2025.

L’estesa operatività del divieto in questione implica altresì l’impossibilità di utilizzo dei prodotti contenenti tali sostanze anche se acquistati in data antecedente al 1° settembre 2025, con conseguenti smaltimenti della merce a magazzino e necessità di rifornimento per gli operatori. Tale circostanza è stata chiarita da ultimo dal Ministero della Salute tramite circolare dello scorso 5 agosto, la quale ha infatti precisato che non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte (e pertanto, qualunque prodotto contenente le sostanze oggetto del Regolamento Omnibus VII diventa automaticamente illegale).

Data di pubblicazione
8.09.2025

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